Pignoramento mobiliare e trascrizione al
PRA
Tizio mi
contatta e mi sottopone il seguente quesito:
In data 20.10.2015 Tizio – in qualità di legale
rappresentante di una società in nome collettivo - ha ricevuto una raccomandata
da uno studio legale che minacciava di adire l’autorità giudiziaria penale per
il reato ex art. 388 bis c.p. per violazione dei doveri inerenti la custodia
dell’autovettura Mercedes sottoposta a pignoramento, quest’ultimo notificato
alla società di Tizio in data 15.9.2015. Da una successiva visura al PRA
risultava che l’auto era stata venduta il 21.9.2015.
Tizio mi riferisce che l’autovettura in
oggetto invece era stata alienata a terzi il 31.7.2015.
Parere:
Dalla disamina
dei documenti ricevuti si evince come l’atto di vendita riporti la data del
31.07.2015, mentre solo il 21.9.2015 detto atto veniva trascritto al PRA a cura
dell’acquirente.
L’Art. 94 comma
1 del Nuovo Codice della Strada ex D.lgs. 30.04.1992 n. 285, (riportante il
titolo “Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario”),
stabilisce che: “1. In caso di
trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso
di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di
acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall’acquirente
entro sessanta (60) giorni dalla data in cui la trascrizione dell’atto è stata
autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del
trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all’emissione e al
rilascio del nuovo certificato di proprietà”.
Nella vendita
della Mercedes il nuovo acquirente (tale sig. Sempronio) ha rispettato il
termine stabilito dalla legge, richiedendo la trascrizione entro 60 giorni.
Infatti, tra il 31.07.2015 e il 21.09.2015 intercorrono solamente 52 giorni.
Secondo costante
giurisprudenza della Corte di Cassazione: “La trascrizione
della vendita al P.R.A. non ha effetto costitutivo, non incide sulla validità nè è requisito di efficacia del contratto, il cui l’effetto
traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti,
ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti
sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore.
Fuori di tale ipotesi, le risultanze
del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice,
che può essere vinta con ogni mezzo di prova. In altri termini, la trascrizione
al P.R.A. assume la valenza di mera pubblicità
notizia, tanto da consentire –
ed è questo l’esame che la Cassazione chiede di svolgere nuovamente alla Corte
di appello – di verificare se la proprietà di un bene possa essere attribuita
ad un soggetto diverso da quello risultante formalmente come proprietario.”(Cass. 22605/1999; conforme Cass. civ. Sez. III, 26-10-2009,
n. 22605; conforme Cass. Civ. Sez. III 30.03.2015 n. 6404).
Alcuna
responsabilità è ravvisabile nella condotta di Tizio sotto il profilo
prettamente civilistico.
Quanto
alla minaccia di denuncia per il reato ex art. 388 bis cod. pen. (Violazione
colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento o a
sequestro giudiziario o conservativo) lo stesso presuppone che si verifichi
l’elemento oggettivo, ovvero la custodia del bene per effetto dell’atto
giudiziario.
Al
momento della notifica 15.09.2015 del pignoramento mobiliare dell’autovettura Mercedes,
quest’ultima non era più nella disponibilità di Tizio, poiché traslata con atto
di vendita 31.07.2015 al sig. Sempronio e trascritto al PRA il 21.9.2015.
Allo
stato, Tizio risulta esente da qualsivoglia forma di responsabilità – sia
civile che penale – per la vendita dell’autovettura Mercedes.
Avv. Matteo Francavilla
Piazzale Ferdinando Martini 1 - 20137 - Milano
cell. +39.328.1031229
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mfrancavilla75@gmail.com
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