Tizio riceve
notifica di un atto di citazione a giudizio avanti il Giudice di Pace per
un incidente stradale che avrebbe provocato con il proprio motociclo e per i
danni asseritamente subiti dall’auto di Caio in conseguenza dell’urto.
Tizio, però,
qualche giorno prima del presunto incidente aveva denunciato alla polizia e
alla propria assicurazione il furto del motociclo, precisando, non avendo
alcuna polizza contro il furto, di aver lasciato per dimenticanza le chiavi di
accensione nell’apposito cilindretto.
Poco tempo dopo
l’atto di citazione, Tizio riceve la notifica di una comparsa di risposta con
un verbale scritto a mano dal Giudice di Pace. Comparsa del Fondo di Garanzia
per le Vittime della Strada che chiedeva e riceveva autorizzazione alla
notifica ai fini dell’esercizio dell’azione di regresso ex art. 292 D.Lgs.
209/2005.
A questo punto,
preoccupato di dover pagare qualcosa, si è rivolto a me per un parere sul da
farsi.
Il Fondo di
Garanzia eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva sul
presupposto che l’ipotesi D) ex art. 283 comma 1 lett. d) disciplinasse solo la
fattispecie di sottrazione contro la volontà del proprietario, quindi
prohibente domino.
Il Fondo,
inoltre, poneva attenzione sulla differenza tra furto invito domino e furto
proibente domino.
La prima
locuzione “invito domino” indica la tipica sottrazione del
veicolo da chi ne aveva la disponibilità perché in possesso delle chiavi di
accensione. Come nel caso in esame.
L’espressione invece
“prohibente domino” rappresenta la volontà del
proprietario di un veicolo di impedire a chiunque la sua utilizzazione
attraverso l’uso di sistemi di sicurezza come il blocco sterzo o l’allarme
perimetrale.
La ricerca
giurisprudenziale avanzata con tre motori di ricerca e consultazioni di due/tre
banche dati giuridiche non sortiva alcun esito, risultando pertanto la presenza
di un vuoto giurisprudenziale.
La lettura
della norma, in ogni caso, non lascia spazio a diverse interpretazioni poiché
parla espressamente di “d) il veicolo sia posto in circolazione contro la
volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di
riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria”.
A questo punto,
stante il dettato della norma contrario, nonchè il vuoto giurisprudenziale, ho
comunicato al cliente che sarebbe stato chiamato successivamente a manlevare
l’assicurazione …. , ovvero il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
di quanto anticipato e pagato all’attore a titolo di risarcimento danni, oltre
spese legali.
Avv. Matteo Francavilla
Piazzale Ferdinando Martini 1 - 20137 - Milano
cell. +39.328.1031229
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mfrancavilla75@gmail.com
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