L’ing. Carlo Caio mi ha contattato per avere un
parere in materia di polizza assicurativa stipulata per la copertura dei rischi
derivanti dalla sua professione tecnica. Nel gennaio 2012 aveva ricevuto una
comunicazione dall’avv. della sig.ra Alfa con richiesta di risarcimento danni
in conseguenza di lesioni sui muri perimetrali dell’abitazione sita ad
Alessandria, asseritamente provocati dai lavori di ristrutturazione di un
edicola al piano strada. L’ingegnere aveva sottoscritto una polizza RCP nel
giugno 2012, senza però comunicare quanto ricevuto dalla sig.ra Alfa. Nel
gennaio 2013 l’ing. Caio riceveva la notifica dell’atto di citazione da parte
della sig.ra Alfa con vocatio in ius al 20 maggio 2013. Per questo motivo
denunciava il sinistro alla propria compagnia assicurativa che prontamente
rispondeva, negando ed eccependo l’operatività della polizza.
Spiegavo al sig. Caio che l’assicurazione non aveva
tutti i torti ad aver negato la manleva, perché non era stata proposta denuncia
al momento della lettera di costituzione in mora e aveva omesso di denunciare
detta contestazione al momento della stipula del contratto.
Unica possibilità per smontare l’avversaria tesi di
inoperatività della polizza era invocare l’art. 1892 cod. Civ. sotto il profilo
della colpa lieve “una dimenticanza”.
Ciò, nel caso di specie, invertirebbe l’onere della
prova, obbligando la Compagnia Assicuratrice a provare che le dichiarazioni
inesatte o reticenti, quali cause dell’annullamento della polizza, fossero
state determinate da dolo o colpa grave.
Avv. Matteo Francavilla
Piazzale Ferdinando Martini 1 - 20137 - Milano
cell. +39.328.1031229
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mfrancavilla75@gmail.com
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