Applicazione
della L. 27/12 ad incidenti
avvenuti
prima dell'entrata in vigore
Sempronia
ha subito un incidente stradale il 26.3.2012 in cui ha riportato delle lesioni
al rachide cervicale. C.d. “Colpo di frusta”. Recatasi dal medico legale
dell’assicurazione scopre che ai sensi degli artt. 32 comma 3 ter e 3 quater
della L. 27/12 le sue menomazioni non rispondono ai requisiti della norme,
ovvero non sono obiettivamente e strumentalmente rilevabili. Pertanto le
spetterebbe solo il diritto al risarcimento dell’inabilità temporanea parziale
patita. A questo punto, mi rivolge il seguente quesito: “Posto che l’incidente
26.3.2012 risulti antecedente all’entrata in vigore della nuova disciplina
prevista dalla L. 27/2012, perché è stata applicata dal consulente medico
legale?”.
Risposta:
Le norme
ex art. 32 comma terzo ter e quater L. 27/2012, riferendosi ad un
"risarcimento" ancora in discussione e, comunque, in ragione delle
finalità che parrebbero sottese all'intervento legislativo, sembrano peraltro
atteggiarsi alla stregua di norme innovative dotata di forza
retroattiva.
Una legge innovativa con effetto retroattivo, d'altra parte, è
costituzionalmente legittima quando non superi i limiti stabiliti dall'art. 25
Cost. in materia penale o da altre norme costituzionali.
In
generale, l'affermazione che lo ius superveniens intervenuto nel corso di un
giudizio trova applicazione immediata se la causa investe la questione a cui si
riferisce la nuova normativa, è costante in giurisprudenza.
Infatti,
“in tema di ius superveniens in materia di diritto sostanziale, il principio
fondamentale della irretroattività della legge, enunciato nell’art. 11
preleggi, comporta da un lato che la legge nuova non possa essere applicata,
oltre che ai rapporti esauriti, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita
se in tal modo si disconoscono gli effetti già verificatisi dell’atto (o del
fatto) o si venga a togliere efficacia in tutto o in parte alle conseguenze
attuali o future di esse; dall’altro, che la nuova legge possa essere applicata
ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute, ancorché
conseguenti ad un fatto passato quando essi, ai fini della disciplina disposta
dalla nuova legge, debbono essere presi in considerazione in sé stessi
prescindendo dal fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che
attraverso tale applicazione sia modificata la disciplina giuridica dell’atto
(o del fatto) generatore”.[Cassazione Civile, Sez. I, 25.07.1978 n. 3709].
Più
di recente, il Supremo Collegio ha chiarito che “il principio di irretroattività
della legge, sancito dall’art. 11 disp. prel. c.c., implica l’applicabilità
della norma sopravvenuta agli effetti non ancora esauriti di un rapporto
giuridico sorto anteriormente, quando la nuova legge sia diretta a disciplinare
tali effetti, con autonoma considerazione dei medesimi, indipendentemente dalla
loro correlazione con l’atto o il fatto giuridico che li abbia generati” [Cassazione
Civile, Sez. III, 16.04.2008 n. 9972].
Avv. Matteo Francavilla
Piazzale Ferdinando Martini 1 - 20137 - Milano
cell. +39.328.1031229
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